[Il reato] è una manifestazione della cultura ed è quindi legato ad una o più valutazioni del legislatore a loro volta espresso in concreto dal giudice. Se vogliamo essere in armonia con le esigenze politico-culturali del momento, noi dobbiamo definire il reato come un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole per il quale è prevista come conseguenza giuridica una pena. Nell’ambito di questa definizione noi attiriamo l’attenzione su di un momento naturalistico (il «fatto» dell’uomo, cioè la modificazione delle condizioni preesistenti all’agire nel mondo della natura) e su tre valutazioni che debbono essere riferite al fatto così inteso dell’uomo perché questo si estolla dal mondo cieco della natura in quello veggente del diritto.
Giuseppe e Rodolfo Bettiol, Istitutioni di diritto e procedura penale, Cedam, 1993
Il saggio, ad essere sinceri, non è granché interessante: forse per questioni di età (la prima edizione è del 1966, e l’impostazione non credo sia mutata con gli aggiornamenti successivi) si confondono molti concetti, passando continuamente dal livello descrittivo a quello prescrittivo.
Il passaggio riportato credo meriti però di venire citato e conservato per la chiarezza del passaggio da quello che Bettiol chiama “mondo cieco della natura” – i fatti bruti – al “mondo veggente del diritto” – il mondo istituzionale – tramite alcune valutazioni o giudizi.