La prassi sociale (di cui la medicina è forma eminente di tutela del bene della persona e della comunità) e il diritto – in particolare quello costituzionale – non riconoscono agli atti di lesione o distruzione della propria vita lo statuto di “autodeterminazione” della persona da tutelare e promuovere civilmente e legalmente.
Roberto Colombo, Ma la volontà autolesiva cosa c’entra con il medico?, “Avvenire”, 25 luglio 2007
Penso che Colombo si riferisca alle ultime parole dell’articolo 32 della costituzione:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Le “disposizioni di legge” possono obbligare una persona a un determinato trattamento sanitario (il TSO, trattamento sanitario obbligatorio, ma anche le vaccinazioni obbligatorie), ma mai senza violare i «i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Per Colombo gli atti di lesione e distruzione della propria vita violerebbero questi limiti, e pertanto è giusto che la comunità (e la Repubblica con apposite leggi) proibisca simili atti. Continua a leggere “Autodeterminazione limitata”