Lascio volentieri ad altri, più esperti di me, il compito di valutare il ddl sui Pacs (o Dico, come hanno deciso di chiamarli). Io mi limito a leggere i vari articoli, soffermandomi in particolar modo su due di essi.
ARTICOLO 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.
ARTICOLO 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
Non sono un esperto, ma questi articoli mi rendono verosimile la seguente situazione.
Immaginiamo Luca e Andrea (non necessariamente due maschi: Andrea magari viene dalla Germania ed è una donna), stabilmente conviventi da una decina d’anni. Andrea è in ospedale, in coma e sta per morire. Luca può decidere quali cure iniziare, può decidere se donare gli organi di Andrea o meno, può decidere il tipo di cerimonia funebre. Ma potrebbe non entrare il ospedale.
Geniale.
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