Il diritto di punizione è il diritto che ha il sovrano verso il suddito di infliggergli una pena, quando siasi reso colpevole di un delitto. Il capo supremo dello Stato non può quindi essere punito […].
Così inizia il paragrafo1 dedicato al diritto di punizione e di grazia dei Principi metafisici della dottrina del diritto di Immanuel Kant (in Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto).
Suppongo che Kant non sia stato citato nella discussione del cosiddetto lodo Alfano per questioni scaramantiche: già Buttiglione si appellò al filosofo di Königsberg e non gli andò tanto bene.
- Parte seconda: Il diritto pubblico; Sezione prima: Il diritto dello Stato; lettera E [↩]